Apparecchiature elettriche ed elettroniche (in sigla AEE): sono le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua.

Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (in sigla RAEE): rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono arrivate a fine vita.

Produttore AEE: la persona fisica o giuridica che, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata:
1) è stabilita nel territorio nazionale e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica;

2) è stabilita nel territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato produttore, se l’apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del numero 1);

3) è stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell’ambito di un’attività professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell’Unione europea;

4) è stabilita in un altro Stato membro dell’Unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici.

Distributore AEE: persona fisica o giuridica iscritta al Registro delle imprese che, operando nella catena di approvvigionamento, rende disponibile sul mercato un’AEE.

Distributore al dettaglio AEE: una persona fisica o giuridica che rende disponibile un’AEE all’utilizzatore finale.

Detentore: ai sensi dell’art. 183 del D.lgs. 152/2006, è “il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso”.

Rappresentante autorizzato: I produttori di cui all’art. 4 del d.lgs. 49/2014, devono essere stabiliti in Italia; se stabiliti in altro Paese UE possono iscriversi al Registro mediante un rappresentante autorizzato. Se stabiliti in Paesi terzi non possono operare sul mercato nazionale, assumendo in tal caso il ruolo di produttore, a tutti gli effetti, l’importatore stabilito in Italia (n. 3). L’art. 30, comma 1, d.lgs. 49/2014 prevede in particolare che il produttore estero possa «designare con mandato scritto un rappresentante autorizzato, inteso come persona giuridica stabilita sul territorio italiano o persona fisica, in qualità di legale rappresentante di una società stabilita nel territorio italiano, responsabile per l’adempimento degli obblighi ricadenti sul produttore, ai sensi della presente decreto legislativo». Soltanto i produttori che immettono direttamente sul mercato mediante tecniche di vendita a distanza, possono iscriversi al Registro personalmente oppure tramite un rappresentante autorizzato, anche laddove stabiliti in un Paese terzo. Nonostante il dato letterale della norma italiana, così come quello della norma europea, portino a ritenere precluso ai produttori stabiliti in Paesi terzi di iscriversi al Registro tramite un rappresentante autorizzato, gli indirizzi interpretativi della Commissione europea prevedono invece tale possibilità ed anzi in alcuni Paesi europei, tra cui l’Italia, è preclusa l’iscrizione di imprese stabilite in Paesi terzi al Registro se non attraverso un “rappresentante autorizzato”.

RAEE provenienti dai nuclei domestici: i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici.

RAEE professionali: i RAEE diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici.

RAEE equivalenti: i RAEE ritirati a fronte della fornitura di una nuova apparecchiatura, che abbiano svolto la stessa funzione dell’apparecchiatura fornita.

RAEE storici: i RAEE derivanti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005; tale data è stata prorogata, da ultimo, al 31/12/2010.

RAEE nuovi: i RAEE derivanti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche immesse sul mercato dopo il 31/12/2010.

Raggruppamenti RAEE: i Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche sono stati classificati in cinque categorie in base alla tipologia.

Raggruppamento R1: Freddo e clima quali grandi apparecchi dì refrigerazione, frigoriferi, congelatori, altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti.

Raggruppamento R2: Grandi bianchi quali lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, boiler, scaldacqua, scaldabagno, forni a microonde, altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l’ulteriore trasformazione di alimenti, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi, ventilatori elettrici, altre apparecchiature per la ventilazione e l’estrazione d’aria.

Raggruppamento R3: TV e monitor quali schermo CRT Monitor, schermo TFT Monitor, terminali e sistemi utenti, apparecchi televisivi CRT, apparecchi televisivi flat screen LCD, apparecchi televisivi flat screen PLASMA.

Raggruppamento R4: Piccoli elettrodomestici quali aspirapolvere, scope meccaniche, altre apparecchiature per la pulizia, macchine per cucire, macchine per maglieria, macchine tessitrici e per altre lavorazioni dei tessili, ferri da stiro e altre apparecchiature per stirare, pressare e trattare ulteriormente gli indumenti, tostapane, friggitrici, frullatori, macina caffè elettrici e apparecchiature per aprire o sigillare contenitori o pacchetti, coltelli elettrici, apparecchi tagliacapelli, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo, sveglie, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare e registrare il tempo, bilance, trattamento dati centralizzato, mainframe, minicomputer, stampanti, informatica individuale, personal computer, unità centrale, mouse, tastiera, computer portatili, notebook, agende elettroniche, stampanti, copiatrici, macchine da scrivere elettriche ed elettroniche, calcolatrici tascabili e da tavolo e altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici, fax, telex, telefoni, telefoni senza filo, telefoni cellulari, segreterie telefoniche e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione, apparecchi radio, videocamere, videoregistratori, registratori hi-fi, amplificatori audio, strumenti musicali, altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione, pannelli fotovoltaici, apparecchi di illuminazione, lampadari, trapani, seghe, macchine per cucire, apparecchiature per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, tranciare, trapanare, perforare, punzonare, piegare, curvare o per procedimenti analoghi su legno metallo o altri materiali, strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo, strumenti per saldare, brasare o impiego analogo, apparecchiature per spruzzare, spandere, disperdere o per altro trattamento dì sostanze liquide o gassose con altro mezzo, attrezzi tagliaerba o per altre attività di giardinaggio, treni elettrici o automobiline da corsa giocattolo, consolle di videogiochi portatili, videogiochi, computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc., apparecchiature sportive con componenti elettrici o elettronici, apparecchi per diagnosticare, prevenire, monitorare, curare e alleviare malattie, ferite o disabilità ad uso domestico, test di fecondazione, rivelatori di fumo, regolatori di calore, termostati, apparecchi di misurazione, pesatura o regolazione ad uso domestico, tutti i distributori automatici di qualsiasi tipo di prodotto.

Raggruppamento R5: Sorgenti luminose quali tubi fluorescenti, lampade fluorescenti compatte, lampade a scarica ad alta intensità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuri metallici, lampade a vapori di sodio a bassa pressione, lampadine a LED.

Pannello fotovoltaico domestico: ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. qq, del Decreto 49/14 , è il “pannello fotovoltaico installato in impianti di potenza nominale inferiore a 10 kW”.

Pannello fotovoltaico professionale: ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. qq, del Decreto 49/14, è il “pannello fotovoltaico installato in impianti di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW”.

Business to consumer (in sigla B2C): RAEE provenienti da nuclei domestici.

Business to business (in sigla B2B): RAEE provenienti da nuclei professionali.

1 contro 1: l’utilizzatore può, a fronte dell’acquisto di una nuova apparecchiatura, richiedere il ritiro della vecchia.

1 contro 0: l’utilizzatore può richiedere il ritiro della vecchia apparecchiatura senza obbligo di acquistarne una nuova.

Centri di raccolta RAEE: luogo fisico presso il quale sono raccolti, mediante raggruppamento differenziato, anche le diverse tipologie di RAEE.

Luoghi di raggruppamento RAEE: deposito preliminare alla raccolta dei RAEE domestici organizzato dai distributori.

Eco contributo RAEE o visible fee: importo che il produttore aggiunge al prezzo di vendita di ogni AEE e che serve a finanziare la gestione del fine vita dell’apparecchiatura, attuando concretamente il Principio della Responsabilità Estesa del Produttore.

Impianto trattamento RAEE: azienda autorizzata al recupero ed al riciclo dei RAEE secondo un trattamento specifico in base alle caratteristiche del RAEE; svolge attività di stoccaggio e/o trattamento per il riciclaggio, recupero e valorizzazione dei materiali.

Sanzione: conseguenza del non rispetto della normativa vigente. Il produttore:

– che non provvede ad organizzare il sistema di raccolta separata dei Raee professionali e i sistemi di ritiro ed invio, di trattamento e di recupero dei Raee e a finanziare le relative operazioni, nelle ipotesi e secondo le modalità di cui agli articoli 23 e 24, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000;

– che, nel momento in cui immette una apparecchiatura elettrica od elettronica sul mercato, non provvede a costituire la garanzia finanziaria è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro 1.000 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato;

– che non fornisce, nelle istruzioni per l’uso di Aee, le informazioni di cui all’articolo 26, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 5.000;

– che, entro un anno dalla immissione sul mercato di ogni tipo di nuova Aee, non mette a disposizione degli impianti di trattamento le informazioni di cui all’articolo 27, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 30.000;

– che immette sul mercato Aee prive del proprio marchio di identificazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro 1000 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato;

– che immette sul mercato Aee prive del simbolo di cui all’articolo 28, comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 ad euro 500 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato;

– che, senza avere provveduto all’iscrizione presso la Camera di Commercio ai sensi dell’articolo 29, comma 8, immette sul mercato Aee, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000;

– che, entro il termine stabilito dall’articolo 29, comma 2, non effettua l’iscrizione al Registro nazionale o non effettua le comunicazioni delle informazioni ivi previste, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000.

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