Sanzioni Produttori di AEE, Pile e Accumulatori

Sanzioni a carico dei Produttori di AEE

In base al Decreto Legislativo n. 49 del 14 marzo 2014, il Produttore che:

  • non provvede ad organizzare il sistema di raccolta separata dei RAEE professionali e i sistemi di ritiro ed invio, di trattamento e di recupero dei RAEE e a finanziare le relative operazioni, nelle ipotesi e secondo le modalità di cui agli articoli 23 e 24, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000;
  • nel momento in cui immette una apparecchiatura elettrica od elettronica sul mercato, non provvede a costituire la garanzia finanziaria è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro 1.000 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato;
  • non fornisce, nelle istruzioni per l’uso di AEE, le informazioni di cui all’articolo 26, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 5.000;
  • entro un anno dalla immissione sul mercato di ogni tipo di nuova Aee, non mette a disposizione degli impianti di trattamento le informazioni di cui all’articolo 27, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 30.000;
  • immette sul mercato AEE prive del proprio marchio di identificazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro 1.000 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato;
  • immette sul mercato AEE prive del simbolo di cui all’articolo 28, comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 ad euro 500 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato;
  • senza avere provveduto all’iscrizione presso la Camera di Commercio ai sensi dell’articolo 29, comma 8, immette sul mercato AEE, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000;
  • entro il termine stabilito dall’articolo 29, comma 2, non effettua l’iscrizione al Registro nazionale o non effettua le comunicazioni delle informazioni ivi previste, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000.

Sanzioni a carico dei Produttori di Pile

In base al Decreto Legislativo n. 188, del 2008, salvo che il fatto costituisca reato, il Produttore che:

  • immette sul mercato pile ed accumulatori privi del simbolo di cui all’articolo 23, commi 1 e 3, o immette sul mercato, dopo il 26 settembre 2009, pile ed accumulatori portatili e per veicoli privi della indicazione relativa alla loro capacità (art. 23, comma 5) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 ad euro 1.000 per ciascuna pila o accumulatore immesso sul mercato. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica nel caso in cui i suddetti indicazione o simbolo non siano conformi ai requisiti stabiliti dal medesimo comma;
  • senza avere provveduto alla iscrizione presso la Camera di commercio (art. 14, comma 2), immette sul mercato pile o accumulatori, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000;
  • entro il termine di cui all’articolo 14, comma 2, non comunica al registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori le informazioni di cui al medesimo articolo, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000. La stessa sanzione è applicata al produttore che non fornisce le informazioni di cui all’articolo 15, comma 3, ovvero le fornisce in modo incompleto o inesatto.

Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 3, comma 3, chiunque, dopo l’entrata in vigore del presente decreto, immette sul mercato pile e accumulatori contenenti le sostanze di cui all’articolo 3, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 ad euro 2.000 per ciascuna pila o accumulatore immesso sul mercato.

Il produttore di apparecchi in cui sono incorporati pile o accumulatori che non fornisce le istruzioni di cui all’articolo 9, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 5.000.