Sanzioni a carico dei Produttori di AEE
In base al D. Lgs. 49/2014, il Produttore che:
- non provvede ad organizzare il sistema di raccolta separata dei Raee professionali e i sistemi di ritiro ed invio, di trattamento e di recupero dei Raee e a finanziare le relative operazioni, nelle ipotesi e secondo le modalità di cui agli articoli 23 e 24, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000;
- nel momento in cui immette una apparecchiatura elettrica od elettronica sul mercato, non provvede a costituire la garanzia finanziaria è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro 1.000 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato;
- non fornisce, nelle istruzioni per l’uso di Aee, le informazioni di cui all’articolo 26, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 5.000;
- entro un anno dalla immissione sul mercato di ogni tipo di nuova Aee, non mette a disposizione degli impianti di trattamento le informazioni di cui all’articolo 27, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 30.000;
- immette sul mercato Aee prive del proprio marchio di identificazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro 1.000 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato;
- immette sul mercato Aee prive del simbolo di cui all’articolo 28, comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 ad euro 500 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato;
- senza avere provveduto all’iscrizione presso la Camera di Commercio ai sensi dell’articolo 29, comma 8, immette sul mercato Aee, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000;
- entro il termine stabilito dall’articolo 29, comma 2, non effettua l’iscrizione al Registro nazionale o non effettua le comunicazioni delle informazioni ivi previste, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000.