La Responsabilità del Produttore di AEE

In Italia la Direttiva Europea 2012/19/EU è stata recepita dal D.Lgs. 49/2014, modificata dalla vigente Direttiva Europea 2018/849, recepita in Italia con il D.Lgs. 118/2020 presente nel Pacchetto Economia Circolare.

Si basa sul principio della Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) che sancisce la riduzione degli impatti ambientali negativi derivanti dalla progettazione e dalla produzione delle AEE e dalla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, RAEE.

Le finalità della normativa riguardano e stabiliscono:

  • l’obbligo, per i produttori ed i distributori, di finanziamento al sistema di recupero e riciclo dei prodotti immessi sul mercato (principio della “responsabilità estesa del produttore”);
  • misure miranti in via prioritaria a prevenire la produzione di rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) ed inoltre al loro reimpiego, riciclo e ad altre forme di recupero in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire.

La  precedente Direttiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003 sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, era stata recepita con il Decreto Legislativo 151/05, che è stato sostituito dal Decreto Legislativo n. 49 del 14 marzo 2014. Oggi vigente la Direttiva Europea 2018/849, recepita in Italia con il D.Lgs. 118/2020 presente nel Pacchetto Economia Circolare.

Open Scope: il Decreto Lgs. 49/2014, a partire dal 15 agosto 2018, ha previsto l’estensione dell’ambito di applicazione della normativa RAEE che impone ai produttori, agli importatori e a coloro che vendono con il proprio marchio apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) di organizzare e finanziare il sistema di raccolta e recupero dei rifiuti (RAEE) che derivano dai prodotti immessi sul mercato.

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Un supporto concreto per il produttore di AEE

Il Consorzio ERP Italia, senza scopo di lucro, tra gli altri Consorzi RAEE, supporta le aziende aderenti in ogni fase del processo di raccolta e trattamento dei RAEE, semplificando al massimo l’intera procedura e perseguendo la conformità normativa.

Le nostre soluzioni consentono ai produttori di adempiere alla normativa RAEE in maniera efficace e nel pieno rispetto delle normative vigenti.

Grazie al nostro team di esperti e ad una rete di operatori autorizzati e qualificati che svolgono l’attività di trasporto e trattamento dei rifiuti su tutto il territorio nazionale, siamo in grado di fornire un elevato standard qualitativo raggiungendo una puntualità di esecuzione del servizio sempre superiore al 99%, rispetto a un TMI minimo richiesto del 97%.

  • I nostri Servizi:

    Iscrizione ai Registri Nazionali dei Produttori/Importatori

     

  • Analisi degli obblighi legislativi in materia di RAEE

     

  • Servizi di conformità alle Normative ed alle altre leggi vigenti in materia di RAEE

     

  • Consulenza operativa e formazione

Cosa deve fare il Produttore di AEE

I produttori di AEE ai sensi del Decreto Legislativo 49/14, modificato con il D.Lgs. 118/2020 devono:

  • Adempiere alla Normativa vigente in materia di RAEE;
  • Organizzare e finanziare delle operazioni di raccolta, trattamento e riciclo dei RAEE;
  • Iscriversi presso il Registro Nazionale dei produttori di AEE;
  • Dichiarare i RAEE ovvero comunicare al Registro Nazionale, con cadenza annuale, le quantità e le categorie di AEE immesse sul mercato nell’anno precedente, nonché di quelle raccolte, reimpiegate, riciclate e recuperate;
  • Marcare l’AEE con il simbolo del bidoncino barrato ed il marchio del Produttore a norma UNI;
  • Inserire, all’interno delle istruzioni per l’uso delle AEE, adeguate informazioni riguardanti il corretto smaltimento dei RAEE, nonché gli effetti sull’ambiente e sulla salute e le sanzioni previste dalla legge in caso di smaltimento abusivo.

I produttori, o i terzi che agiscono in loro nome (anch’essi tenuti al rispetto della normativa) possono scegliere di adempiere agli obblighi imposti tramite l’adesione ad uno dei Sistemi Collettivi nazionali, Consorzi RAEE.

Le normative in materia RAEE sono complesse. La continua evoluzione delle politiche comporta la modifica, talvolta annuale, delle norme, rendendo difficile il calcolo dell’eco-contributo che sostiene il finanziamento della raccolta.

Per le aziende che esportano i propri prodotti o distribuiscono in altri paesi europei, queste difficoltà si moltiplicano.

Il Consorzio ERP ITALIA supporta i Produttori nella gestione, a norma di legge, della conformità normativa in materia RAEE.

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Cosa deve fare il Distributore di AEE

Il Distributore di AEE ai sensi del D.Lgs. 49/14 è: ”persona fisica o giuridica iscritta al Registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che, operando nella catena di approvvigionamento rende disponibile sul mercato un’AEE“.

Il Distributore al dettaglio è: ”persona fisica o giuridica come definita nella lettera h), che rende disponibile un’AEE all’utilizzatore finale”.

I distributori devono:

  • Iscriversi all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella categoria 3bis;
  • Esporre in evidenza, all’interno del proprio esercizio (punto di raccolta) o sul sito internet, una cartellonistica adeguata che informi il pubblico circa la possibilità di conferire gratuitamente questi prodotti;
  • Occuparsi del deposito preliminare dei RAEE e del trasporto degli stessi, tranne nel caso in cui il trasporto sia affidato a terzi;
  • Rendicontare al Centro di Coordinamento RAEE le quantità di rifiuti gestite;
  • Rispettare gli obblighi temporali e di tracciabilità;
  • Contribuire al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata dei RAEE secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 49/2014, attualmente modificato dal D.Lgs. 118/2020.

Il Consorzio ERP Italia fornisce ai distributori tutto il supporto necessario per gestire ogni attività necessaria alla corretta raccolta per il riciclo delle AEE presso i punti vendita.

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Modello di finanziamento RAEE

Il Decreto Legislativo 49/14, recentemente modificato dal Decreto Legislativo 118/2020, prevede l’obbligo dei Produttori di AEE di organizzare e finanziare le operazioni di raccolta, trattamento e riciclo dei RAEE. Questo sulla base del Principio della Responsabilità Estesa del Produttore ed al fine di raggiungere gli obiettivi minimi di raccolta e riciclo, imposti dall’Unione Europea ed attuare la c.d. Economia Circolare.

La normativa prevede una distinzione tra i modelli di finanziamento dei RAEE domestici e dei RAEE Professionali ed un’ulteriore differenziazione relativamente ai RAEE storici e ai RAEE futuri.

RAEE Domestici

Per quanto riguarda i RAEE domestici, il finanziamento della loro gestione può avvenire secondo due modalità differenti:

  • Tramite il cosiddetto Eco-Contributo RAEE – ECR – visibile (per questo anche chiamato “visible fee”): il Produttore applica l’Eco-Contributo RAEE sul prezzo di vendita delle apparecchiature a copertura dei costi di raccolta e trattamento dei RAEE, determinato in misura tale «da non superare la migliore stima dei costi effettivamente sostenuti», secondo quanto previsto dall’art. 8 del D.Lgs. 49/2014. Detto costo viene reso visibile all’atto dell’acquisto del prodotto.
  • Tramite il contributo internalizzato: il Produttore include i costi per la gestione dei RAEE nel prezzo di vendita delle apparecchiature.

Secondo l’art. 23 del D.Lgs.  49/2014, occorre effettuare un’ulteriore distinzione tra:

  • RAEE storici: il finanziamento delle operazioni di ritiro e di trasporto dei RAEE domestici conferiti nei centri di raccolta, nonché delle operazioni di trattamento adeguato, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile dei medesimi, è a carico dei produttori presenti sul mercato nello stesso anno in cui si verificano i rispettivi costi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al peso delle AEE immesse sul mercato per ciascun tipo di apparecchiatura o per ciascun raggruppamento, nell’anno solare di riferimento.
  • RAEE futuri: il finanziamento delle operazioni di ritiro e di trasporto dei RAEE domestici conferiti nei centri di raccolta, nonché delle operazioni di trattamento adeguato, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile dei medesimi, è a carico dei produttori presenti sul mercato nell’anno in cui si verificano i rispettivi costi, che possono adempiere in base alle seguenti modalità:
  1. individualmente, con riferimento ai soli RAEE derivanti dal consumo delle proprie AEE;
  2. mediante un sistema collettivo, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al peso delle AEE immesse sul mercato per ciascun tipo di apparecchiatura o per ciascun raggruppamento, nell’anno solare di riferimento.

Sul punto, va specificato che Il finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da apparecchiature di illuminazione è integralmente a carico dei produttori, a prescindere dalla data di immissione sul mercato di dette apparecchiature e dall’origine domestica o professionale. Ciò poiché per le apparecchiature di illuminazione e le sorgenti luminose non sussiste, in termini di finanziamento, la differenziazione domestico/professionale.

RAEE Professionali

Per quanto riguarda i RAEE professionali, il finanziamento dovuto dal Produttore avviene “on demand”, ovvero ogni volta sia richiesto dal cliente la gestione di un RAEE professionale secondo le modalità “1 contro 1” per i RAEE storici e ”1 contro 0” per i RAEE futuri.

Sia per i RAEE domestici che per i RAEE professionali, il contributo ambientale viene individuato annualmente dal/dai sistema/i cui il produttore aderisce e comunicato al Ministero dell’Ambiente. Quest’ultimo avrà l’onere di vigilare sulla congruità del contributo e sul successivo utilizzo, al fine di evitare anomalie o distrazioni che costituirebbero nocumento indiretto ai consumatori finali.

Grazie al know-how maturato nel corso degli anni possiamo garantire tariffe economicamente sostenibili per i Produttori di AEE e RPA e fornire tutto il supporto necessario per regolarizzare la loro posizione e non farli incorrere in sanzioni.

Le nostre tariffe sono competitive grazie a continue ottimizzazioni nella filiera ed all’organizzazione di cui facciamo parte, che ci consente di generare economie di scala.
Il Consorzio ERP pone da sempre un’estrema attenzione ai suoi costi di struttura affinché il ricarico nelle tariffe abbia il minimo impatto sui produttori che si affidano a noi.

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